1. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da 1.600 euro a 9.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di esercizio abusivo dell'attività artigiana previste all'articolo 13, comma 5, con l'immediata interruzione dell'attività e la confisca delle relative attrezzature;
b) da 1.600 euro a 6.900 euro in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di riferimenti all'artigianato, previste all'articolo 13, comma 6, e in materia di utilizzo del titolo di maestro artigiano previste all'articolo 23, comma 6;
c) da 100 euro a 600 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro novanta giorni, della cessazione dell'attività;
d) da 20 euro a 120 euro in caso di mancata o tardiva comunicazione, entro trenta giorni, dei seguenti eventi modificativi: 1) superamento dei limiti dimensionali;
2) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano;
3) trasferimento della sede legale in altra provincia;
4) trasformazione della forma giuridica della società;
5) per le società in accomandita semplice e le società a responsabilità limitata, mancanza delle condizioni previste rispettivamente dall'articolo 10, comma 1, lettera b), e dall'articolo 10, comma 2;
6) per i consorzi e le società consortili, superamento del limite previsto dall'articolo 12, comma 2, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane;
7) in caso di inosservanza delle disposizioni previste all'articolo 24, comma 4.
2. Ai trasgressori delle seguenti disposizioni sono irrogate le sanzioni amministrative di seguito elencate: a) da 400 euro a 2.400 euro per la violazione delle disposizioni in materia di panificazione domenicale e festiva e relative giornate compensative di cui all'articolo 40;
b) da 800 euro a 5.100 euro per la violazione degli obblighi e dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui al titolo III in materia di estetista, di acconciatore, di tatuaggio, di piercing e di panificazione;
c)
da 800 euro a 5.100 euro in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 40 ter relative all'attività di tintolavanderia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della
legge 22 febbraio 2006, n. 84
(Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).