LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 17
  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 20/2005)
1.
L' articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Controlli)
1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.>>.