LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 13
  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 15 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1 >> sono soppresse;

b)
al comma 2 bis le parole << Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 >>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.