LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 12
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 14 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Comitato di coordinamento pedagogico >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.>>;

c)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;>>;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole << promuove e >> sono sostituite dalle seguenti: << propone e >>;

e) al comma 3:
1)
le parole << in materia di protezione sociale >> sono soppresse;

2)
alla lettera a) le parole << dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Giunta regionale >>;

3)
la lettera c) è abrogata;

f)
al comma 6 le parole << tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d) >> sono soppresse;

g)
al comma 7 dopo la parola << legislatura >> sono aggiunte le seguenti: << e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato >>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 14 della legge regionale 20/2005 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.