LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 13 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:>>;

b)
alla lettera e) del comma 1 le parole << e in convenzione >> sono soppresse;

c)
alla lettera c) del comma 2 le parole << da parte dei soggetti accreditati >> sono soppresse;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole << per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 >> sono sostituite dalle seguenti: << per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 >>;

e)
al comma 4 la parola << predispone >> è sostituita dalle seguenti: << può predisporre >>;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.>>;

g)
al comma 6 le parole << delle autorizzazioni >> sono sostituite dalle seguenti: << delle dichiarazioni di inizio attività >>.