LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 5
 (Impiego dei prodotti agricoli regionali da parte di imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive)
1. Al fine di favorire l'utilizzo di prodotti agricoli regionali, la Regione istituisce, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, un contrassegno per l'identificazione delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive operanti in regione che garantiscono l'impiego di prodotti agricoli regionali.