LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, anche al fine di favorire processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti, promuove la valorizzazione e il consumo delle produzioni agricole regionali, nonché la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali produzioni.
2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli regionali si intendono i prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1 dicembre 2009, derivanti, anche previa trasformazione, da coltivazioni o allevamenti situati nella Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
b) favorisce l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali;
c) favorisce l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte degli esercizi commerciali;
d) favorisce l'impiego di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive;
e) promuove la riconoscibilità della provenienza dei prodotti agricoli regionali;
f) promuove azioni di collaborazione con le associazioni di categoria nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
g) promuove azioni di coordinamento e integrazione con altre politiche regionali, in particolare in materia di turismo, nonché incentivando l'acquisto dei prodotti agricoli regionali anche per il tramite delle misure a sostegno della famiglia di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);
h) promuove programmi di educazione alimentare che favoriscono l'educazione al consumo consapevole in un'ottica di sviluppo sostenibile, la conoscenza dei vantaggi della "filiera corta" in termini di tracciabilità del prodotto e ambientali, la diffusione della conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici legati ai prodotti agricoli regionali e al loro territorio di origine e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali.