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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 3

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/03/2010
Materia:
320.06 - Veterinaria

Art. 4
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4557 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamenti alle università e agli istituti scientifici per interventi diretti alla diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale".
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4555 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.