LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 21.400.285.839,07 euro, suddivisi in ragione di 7.850.897.980,38 euro per l'anno 2011, di 6.801.325.479,66 euro per l'anno 2012 e di 6.748.062.379,03 euro per l'anno 2013, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2011-2013 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 496.785.000 euro, suddivisi in ragione di 180.425.000 euro per l'anno 2011, di 169.680.000 euro per l'anno 2012 e di 146.680.000 euro per l'anno 2013.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2011 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 180.425.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2011 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 ), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) nella misura massima di 774.873.635,29 euro.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, in occasione delle operazioni contabili di chiusura della gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare con le eventuali economie maturate sui capitoli destinati al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi relativi a operazioni di finanziamento con ricorso al mercato finanziario, per pari quota, a diminuzione degli accertamenti annotati sui capitoli destinati alla riscossione del ricavo delle operazioni di ricorso al mercato finanziario.
6. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, primo comma, della legge 144/1989 ;
b) durata non superiore ai venti anni.
7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti s.p.a..
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonché a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2011-2013, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali ad esempio l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor 3 o 6 mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, ad eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
10. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
11. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 7 e 8, nonché al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 10, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità di bilancio di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità di bilancio di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 8 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità di bilancio della spesa del bilancio, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).
13. Per la concessione dei contributi in forma di credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, è destinata una quota pari a 10 milioni di euro.
14. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2011- 2013, restano determinati come da allegata Tabella N.
15. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata Tabella O.