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Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2010
Materia:
150.05 - Comunicazione istituzionale

Art. 7
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per la formazione e assistenza in materia di rendicontazione sociale".
2. Per le finalità previste dall'articolo 4, è autorizzata la spesa di 150.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi agli enti locali per l'adozione di forme di rendicontazione sociale".
3. All'onere complessivo di 200.000 euro si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1600 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.