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Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2010
Materia:
150.05 - Comunicazione istituzionale

Art. 5
 (Monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale)
1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato cartaceo e in formato elettronico, dei documenti elaborati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale che provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale del Consiglio regionale.