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Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 8
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Spese per promuovere e sostenere l'istituzione e la gestione dello sportello dell'amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni>>.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 dell'articolo 5, fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi di sostegno alle associazioni già operanti sul territorio per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno>>.