LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 novembre 2010, n. 19

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2011
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 2
 (Interventi)
1. La Regione, in coerenza con l'articolo 5, comma 2, l'articolo 6, comma 1, lettera i), e l' articolo 8 della legge regionale 6/2006 , sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorità, nonché con i soggetti di cui all' articolo 14 della legge regionale 6/2006 , la realizzazione dei seguenti interventi:
a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell'attuazione della legge;
d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno;
e) rimborso degli oneri sostenuti per la stipula di polizze assicurative dedicate, anche in forma cumulativa, a favore degli amministratori di sostegno volontari, compresi coloro che svolgono l'incarico a beneficio di propri familiari;
f) messa a sistema delle esperienze già attive;
g) rafforzamento della capacità del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell'amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.
(1)
1 bis.  
( ABROGATO )
2. La Regione inoltre promuove:
a) l'attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l'uso di competenze di base omogenee e qualificate;
b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull'andamento dell'attuazione della presente legge.
3. I Comuni concorrono all'attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 .
Note:
1Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 8, comma 31, lettera a), L. R. 14/2016
2Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.