LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO IV
 TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERRITORIO E URBANISTICA
Art. 66
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1.
La lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è abrogata.

2.
La rubrica dell'articolo 56 della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente: <<Commissione regionale>>.

3.
L'articolo 58 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 58
 (Procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)
1. Con regolamento regionale è disciplinato il procedimento di autorizzazione paesaggistica in conformità alla normativa statale ed entro i limiti da essa previsti, anche con riferimento alle leggi regionali di settore. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica e in attuazione del principio di leale collaborazione la Regione stipula intese e accordi con i competenti organi statali.
2. I Comuni competenti, ai sensi dell'articolo 60, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica provvedono, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, con applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo 42/2004.>>.

4. All'articolo 60 della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<1. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni, a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:>>;

b)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<, posti all'esterno di PRPC,>> sono soppresse;

c)
alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<presentazione della denuncia di inizio attività>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero quelli eseguibili in attività edilizia libera>>;

d)
al comma 4 le parole <<PTR>> sono sostituite dalle seguenti: <<piano paesaggistico regionale>>.

5.
Il comma 5 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:
<<5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della parte III della presente legge in materia di paesaggio ed è disciplinato il funzionamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali per il paesaggio.>>.

Art. 67
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2008)
1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole <<In luogo dell'espropriazione il Comune può procedere con variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali al fine di ridefinire l'ambito oggetto di intervento o le norme di attuazione.>>;

b)
al comma 7 le parole <<è approvato dal Consiglio comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<è approvato dalla Giunta comunale o dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 5/2007>>.

Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera t), L. R. 12/2016
Art. 69
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 12/2009)
1.
Il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 42, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 70
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
1. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole <<modifiche delle destinazioni d'uso e>> è aggiunta la seguente: <<aumento>>;

b)
alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole <<installazione di impianti solari termici o fotovoltaici>> sono aggiunte le seguenti: <<aderenti o>>;

c)
dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 è inserita la seguente:
<<m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.>>;

d)
dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 è inserita la seguente:
<<d bis) l'installazione di strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, intendendo per esse ogni struttura prefabbricata, costituita da una intelaiatura ancorata al suolo ed eventualmente a parete, attraverso l'utilizzo di sistemi facilmente rimovibili, priva di chiusure laterali e coperture fisse, purché assentita dallo strumento urbanistico generale o da regolamento edilizio comunale e nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e strutturali stabilite a livello locale, a condizione che comunque non superi il limite del 20 per cento della volumetria o superficie utile dell'edificio esistente;>>;

e)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole <<gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze>> sono aggiunte le seguenti: <<o altre strutture, anche non pertinenziali, non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera,>>;

f)
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 dopo le parole <<e di specifiche convenzioni per l'uso>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati>>;

g)
al comma 1 dell'articolo 57 dopo le parole <<previsti dagli strumenti urbanistici>> la parola <<comunali>> è soppressa;

h)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 dopo le parole <<per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi>> le parole <<entro il 30 settembre 2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo>>.

Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 19/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 36, L.R. 16/2008.
Art. 72
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 17/2008)
1.
Il comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 31 ottobre 2010 corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo stesso.>>.

Art. 73
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 24/2009)
1.
AI comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<già concessi>> sono sostituite dalle seguenti: <<già assegnati o concessi>>.

Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 27, lettera e), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2011
Art. 76
 (Modifica all'articolo 75 della legge regionale 63/1977)
1.
Al terzo comma dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), le parole <<per un periodo non inferiore a 10 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un periodo non inferiore a cinque anni>>.

CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA E DI ANTISISMICA
Art. 77
 (Modifiche alla legge regionale 9/1999)
1.
Dopo l'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 23 bis
 (Definizione delle pratiche contributive di cui all'articolo 23)
1. Ai fini della conclusione delle pratiche contributive finanziate ai sensi dell'articolo 23, il termine perentorio stabilito ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 del bando emanato nell'anno 1999, e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del bando emanato nell'anno 2002 dall'Amministrazione regionale è, inderogabilmente, fissato in centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, le somme risultate disponibili in relazione alle revoche delle agevolazioni disposte anche in applicazione del comma 1 e non utilizzabili sul Fondo di cui all'articolo 23, sono rimborsate dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA all'Amministrazione regionale.
3. Le risorse derivanti dal rimborso di cui al comma 2 sono allocate sul Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica).>>.

2.
Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis, comma 2, della legge regionale 9/1999, come inserito dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1139 che si istituisce "per memoria" con la denominazione "Rimborsi dalla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA in materia di edilizia abitativa".

3.
Dopo il comma 8 dell'articolo 65 della legge regionale 9/1999 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. Il vincolo previsto dal comma 8 si estingue decorso un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Su istanza del proprietario interessato l'Amministrazione regionale, con decreto del Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare istituito presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, può prestare il consenso alla cancellazione anticipata del vincolo dai registri immobiliari.
8 ter. Il decreto di cui al comma 8 bis costituisce titolo per gli adempimenti di pubblicità immobiliare.>>.

Art. 78

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 16/2011
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 83

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 84

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 85

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 12, comma 27, lettera a), L. R. 6/2013 , a seguito dell'abrogazione dei c. 2 e 2 bis, art. 6 ter, L.R. 23/2005, a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.
2Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 86

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 87

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera d), L. R. 26/2015
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 8, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 23/2005.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
1.
Al comma 76 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), dopo le parole <<ristrutturazione edilizia>> sono inserite le seguenti: <<e acquisto di immobili>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, si applicano anche alle domande intese a ottenere le anticipazioni di cui al medesimo comma 76, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, e dal disposto di cui al comma 2, continuano a far carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 92
 (Modifica all'articolo 9 alla legge regionale 9/2008)
1.
Dopo il comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), è inserito il seguente:
<<37 bis. L'obbligo di destinazione d'uso dell'immobile si intende assolto da parte dei beneficiari del contributo straordinario di cui al comma 36, a condizione che il trasferimento della residenza nell'alloggio oggetto del contributo sia avvenuto entro la data di entrata in vigore della presente legge o che il trasferimento della residenza nell'alloggio medesimo intervenga entro duecentosettanta giorni dalla data di comunicazione della liquidazione del contributo straordinario stesso.>>.

Art. 93
 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 11/2009)
1. All'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Nei casi di separazione personale dei coniugi e di scioglimento della convivenza more uxorio, il trasferimento della residenza, rispettivamente, di uno dei coniugi o di uno dei conviventi more uxorio, non comporta la revoca dell'agevolazione, qualora il ricorso per la separazione personale venga presentato, ovvero lo scioglimento della convivenza more uxorio intervenga entro un anno dal trasferimento della residenza medesima.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).>>;

c)
al comma 4 dopo le parole <<(Riordino degli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica)>> sono aggiunte le seguenti: <<, ovvero al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale)>>.

Art. 94
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 12/2009)
1. All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole <<, finalizzato al>> sono sostituite dalle seguenti: <<e il>>;

b)
al comma 24 dopo le parole <<del cantiere>> sono aggiunte le seguenti: <<e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto>>;

c)
al comma 25 dopo le parole <<nel medesimo.>> sono aggiunte le seguenti: <<Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 23, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 95
 (Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 20/1983)
1.
Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è inserito il seguente:
<<Art. 7 quater
 (Ammissibilità domande di contributo)
1. Le domande di contributo una tantum presentate per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 7 ter con imputazione al capitolo 3435 del bilancio di previsione per il 2010, sono ritenute ammissibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 della legge regionale 17/2008 e dall'articolo 15 della legge regionale 12/2009 sino all'importo massimo di 25.000 euro. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.>>.

Art. 96
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
1.
Il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3.
Dopo il comma 44 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<44 bis. Ai beni oggetto di contributo di cui al comma 44 non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

(2)
4.
Al comma 49 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 dopo le parole <<altre contribuzioni>> sono inserite le seguenti: <<o incentivi o detrazioni fiscali>>.

(5)
5.  
( ABROGATO )
6. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 44, 44 bis, e 49 bis, della legge regionale 17/2008, come rispettivamente sostituito e inseriti dal presente articolo, si applicano anche alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 44 bis si applicano anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato emesso il decreto di concessione del contributo.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
2Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
3Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
4Comma 5 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
5Comma 4 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 49 e 49 bis dell'art. 10, L.R. 17/2008.
6Comma 5 abrogato da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 49 bis, L.R. 17/2008.
Art. 97
 (Modifica all'allegato A alla legge regionale 11/2010)
1. Il punto 24 dell'allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), è sostituito dal seguente:
<<24) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8, 9 e 10 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modifiche e integrazioni);>>.

Art. 98
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b)
alla lettera b) del comma 3 le parole <<agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 6>>;

c)
la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.>>.

Art. 99
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2009)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16/2009 le parole <<agli articoli 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti <<all'articolo 6>>.

Art. 100
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 16/2009)
1. All'articolo 5 della legge regionale 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione agli interventi definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), fermo restando l'obbligo del preavviso scritto e del contestuale deposito dei progetti ai sensi del comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e, per i soli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica, è anche accertata dal collaudatore. In tali casi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.>>;

b)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Ai fini di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, la rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per la costruzione in zona sismica:
a) è accertata dal collaudatore con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, in relazione agli interventi di nuova costruzione che assolvono una funzione di limitata importanza statica;
b) è asseverata dal direttore dei lavori, in relazione agli interventi su costruzioni esistenti che assolvono una funzione di limitata importanza statica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a);
c) è accertata in sede di collaudo dell'intera opera, in relazione agli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 le parole "della legge regionale" sono soppresse.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2009)
1.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009 le parole <<e dell'esito della verifica tecnica di cui all'articolo 7, comma 3,>> e <<, nonché dell'articolo 7, comma 2>> sono soppresse.

Art. 102

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 173, comma 1, L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 16/2009.
Art. 103
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 16/2009)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è inserito il seguente:
<<2 bis. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui al comma 2, la verifica del Sindaco prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza delle previsioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere sostituita dall'asseverazione del progettista, prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988, corredata del progetto architettonico definitivo.>>.

Art. 104
 (Norma transitoria)
1. Per le comunicazioni-denuncia effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), dall'1 luglio 2009 alla data di entrata in vigore della presente legge, l'asseverazione del progettista di cui all'articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 16/2009, come introdotto dall'articolo 103, comma 1, può essere presentata anche a lavori iniziati.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 105

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 106

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 107

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 108

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 176, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 109

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 110

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 111

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 112

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 113

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 114

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 115

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza n. 227 del 19 luglio 2011 della Corte costituzionale (in G.U. 1a Serie speciale n. 32 dd. 27 luglio 2011), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa ai commi 1, 2 e 3 della versione sostitutiva dell'art. 14, L.R. 43/1990.
2Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 116

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 117

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 118

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 119

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 120

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 122

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 123

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 124

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 125

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 126

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Art. 127
 (Modifiche alle leggi regionali 25/2005 e 2/2006)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2011:
a)
è abrogato l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

b)
al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole <<e delle Province nel caso previsto dall'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia),>> sono soppresse;

c)
al comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<, delle Province>> sono soppresse;

d)
al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<, delle Province>> sono soppresse.

CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 128

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
Art. 129

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16 quater, L.R. 16/2008.
Art. 130
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 35/1979)
1.
Al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative e integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali d'intervento), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.>>.

Art. 131
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<da realizzare successivamente alle operazioni di disinfestazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.1.1073 e al capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 132

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 10, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3 bis, L.R. 63/1981.
CAPO V
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO E GESTIONE DEI RIFIUTI
Art. 133
 (Modifica all'articolo 41 della legge regionale 16/2007)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 41 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico), è inserito il seguente:
<<1 ter. Nelle more dell'entrata in vigore dei Piani comunali di classificazione acustica di cui all'articolo 23, si applicano i limiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).>>.

Art. 134
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 34 le parole <<il 40 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, così come attestato annualmente dal modello unico di dichiarazione (MUD)>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti, annualmente, dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti>>;

b)
il comma 35 è sostituito dal seguente:
<<35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi sulla base dei seguenti parametri:
a) fino a 1 euro per abitante: raccolta differenziata dal 45 per cento al 55 per cento;
b) fino a 2 euro per abitante: raccolta differenziata dal 55 per cento al 65 per cento;
c) fino a 3 euro per abitante: raccolta differenziata dal 65 per cento al 75 per cento;
d) fino a 4 euro per abitante: raccolta differenziata dal 75 per cento all'85 per cento;
e) fino a 5 euro per abitante: raccolta differenziata dall'85 per cento al 100 per cento.>>;

c)
il comma 36 è sostituito dal seguente:
<<36. Con legge finanziaria è determinata annualmente l'entità del trasferimento che l'Amministrazione regionale corrisponde alle Province, in cui almeno un Comune abbia raggiunto la percentuale minima di raccolta differenziata del 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti, secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti. Il suddetto trasferimento è ripartito tra le stesse Province, nella misura del 40 per cento, in relazione alla popolazione residente nei Comuni che hanno raggiunto una raccolta differenziata pari ad almeno il 45 per cento dei rifiuti urbani complessivamente raccolti e, nella misura del 60 per cento, in proporzione all'estensione territoriale dei medesimi Comuni.>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 3.3.2.1061 e al capitolo 2414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione le parole <<per almeno il 40%>> sono sostituite dalle seguenti: <<per almeno il 45%>>.

Art. 135

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ii), L. R. 34/2017
Art. 136

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera ii), L. R. 34/2017
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARPA, SITI INQUINATI E OSSERVATORI ASTRONOMICI
Art. 137
 (Modifiche alla legge regionale 6/1998)
1. All'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti e loro modificazioni:
a) i programmi annuali e pluriennali e i relativi bilanci preventivi;
b) i bilanci di esercizio;
c) il regolamento di organizzazione.>>;

b) al comma 2:
1)
la parola <<10>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

2)
le parole <<Direzione regionale dell'ambiente>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale ambiente e lavori pubblici>>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento.>>.

2.
La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:
<<g) alla redazione della relazione annuale sulla gestione prevista dall'articolo 11, comma 8;>>.

3.
L'articolo 11 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Processo di programmazione e controllo)
1. Il processo di programmazione di ARPA, che si articola in programmazione annuale e triennale, si raccorda con il processo di programmazione della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e verifica ai sensi dell'articolo 13.
2. Costituiscono strumenti della programmazione triennale il programma triennale e il relativo bilancio pluriennale di previsione.
3. Costituiscono strumenti della programmazione annuale il programma annuale e il relativo bilancio di previsione.
4. Entro il 15 luglio di ogni anno il Direttore generale di ARPA predispone il progetto degli strumenti di programmazione annuale e triennale e lo trasmette, per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, al Comitato di indirizzo e verifica di ARPA al fine di acquisirne il parere.
5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Direttore generale di ARPA, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, in armonia con le convenzioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto delle proposte dei Comitati tecnici provinciali di coordinamento di cui all'articolo 15, adotta contestualmente gli atti di programmazione annuale e triennale e li trasmette, corredati del parere del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
6. Qualora il bilancio economico preventivo di ARPA non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ARPA può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto nel bilancio adottato per ogni mese di pendenza del procedimento.
7. Nel contesto del processo di controllo della gestione, il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale. Il Direttore generale verifica mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse di cui dispone, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. A tal fine valuta, con periodicità almeno trimestrale, l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
8. Il bilancio d'esercizio, costituito dalla relazione del Direttore generale sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario è adottato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è trasmesso, corredato della relazione del Collegio dei revisori contabili di ARPA, alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.>>.

4.
Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:
<<4.L'esercizio finanziario di ARPA coincide con l'anno solare.>>.

Art. 138
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.
1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 139
 (Modifiche alla legge regionale 15/2007)
1. Alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere a) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 la parola <<cinque>> è sostituita dalla seguente: <<otto>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 7 dopo le parole <<allegato A>> sono aggiunte le seguenti: <<con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche>>;

c)
alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 8 dopo le parole <<superiori al valore di 5;>> sono aggiunte le seguenti: <<le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree adibite a parcheggio veicolare e alle eventuali derivazioni dello stesso in cui non è possibile il traffico pesante; tali prescrizioni non si applicano altresì a incroci e rotatorie fino a una distanza di 50 metri dal centro di esse;>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), del Corpo Forestale Regionale, delle Province e dei Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Province e ai Comuni, che possono avvalersi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della legge regionale 6/1998 e del Corpo forestale regionale>>.

CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI HABITAT, PARCHI E RISERVE NATURALI
Art. 140
 (Modifiche alle leggi regionali 14/2007 e 7/2008)
1.
Alla lettera k sexies) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le parole <<da traino>> sono aggiunte le seguenti: <<(incluse quelle denominate tratte)>>.

2.
Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), dopo le parole <<da traino>> sono aggiunte le seguenti: <<(incluse quelle denominate tratte)>>.

3.
L'articolo 10 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)
1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:
a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;
d) degli usi, costumi e tradizioni locali.
3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.
4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.
5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.
6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:
a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretori0 degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.>>.

Art. 141
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2010)
1.
Il comma 37 dell'articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è sostituito dal seguente:
<<37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia.>>.

Art. 142
 (Modifiche alla legge regionale 17/2009)
1.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 17/2009 le parole <<da 500 euro a 2.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.000 euro a 4.000 euro>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 7/2008)
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole <<lettera c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere c) e i)>>.

Art. 144

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 69 e 70, L.R. 42/1996.
CAPO VIII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA
Art. 145
 (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
1. All'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera b) del comma 1 sono inserite le seguenti:
<<b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;>>;

b)
alla lettera d) del comma 1 dopo le parole <<(Legge comunitaria 2006)>> sono inserite le seguenti: <<, fatte salve le competenze delle Province per il controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi disciplinate dall'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge regionale 14/2007>>.

2.  
( ABROGATO )
(1)
3.
Alla fine del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte le parole <<Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7.>>.

4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<5 bis. Gli indennizzi e i contributi previsti dal presente articolo sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli.>>.

5. All'articolo 14 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.>>;

b)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.>>.

6.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.>>.

7.
Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento.>>.

8.
Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 dopo le parole <<agri-turistico-venatorie>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché, all'atto del primo rinnovo, per le aziende venatorie già costituite per regolare concessione>>.

9. All'articolo 23 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.>>;

b)
dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:
<<b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;>>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.>>.

10. All'articolo 26 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Provincia autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentiti l'Amministrazione regionale e il Direttore della Riserva di caccia.>>;

b)
la lettera a) del comma 2 è abrogata.

11. All'articolo 30 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<conforme al modello-tipo approvato dalla Regione>> sono soppresse;

b)
al comma 2 dopo le parole <<dalla Provincia>> sono aggiunte le seguenti: <<, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione,>>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti devono essere compilate al termine della giornata venatoria.>>.

12. All'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime.>>;

b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento.>>.

13.
Al comma 6 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino.>>.

14.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 le parole <<agli anatidi>> sono soppresse.

15.
L'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:
<<Art. 44
 (Cattura temporanea e inanellamento)
1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo è esercitata negli impianti autorizzati dalla Regione, gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione regionale, avente validità triennale, è rilasciata alle Amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA.
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 157/1992;
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto.>>.

Note:
1Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 146
 (Abrogazione della legge regionale 29/1993)
1.
La legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio), è abrogata a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 15.

Art. 147
 (Disposizioni transitorie)
1. La Giunta regionale individua le clausole minime di uniformità degli statuti di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 6/2008, come sostituito dall'articolo 145, comma 5, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e le Riserve di caccia conformano il proprio statuto alle medesime entro centottanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale.
Art. 148

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 106, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
Art. 149
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 24/1996)
1.
Al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria e ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), dopo le parole <<purché i medesimi siano realizzati>> è aggiunta la seguente: <<prevalentemente>>.

Art. 150
 (Modifiche alla legge regionale 56/1986)
1. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 7 ter le parole <<2010-2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<2011-2012>>;

b)
l'articolo 8 è abrogato;

c)
il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
<<2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico - sanitarie e alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1, lettera a) le parole <<2010-2010>> sono state sostituite con le parole <<2010-2011>>.
Art. 151

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall' 1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 1 ter, art. 11, L.R. 14/2007.
CAPO IX
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Art. 152

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera p), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO X
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 153

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 4, comma 38, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, L.R. 12/1983, con effetto dall'1/1/2011.
Art. 154
 (Modifiche alla legge regionale 14/2002)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)
1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato:
a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative che si intende impiegare e da eventuali accordi regionali, provinciali, territoriali di riferimento, vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi fin dal primo giorno di inizio dei lavori alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste;
b) l'osservanza integrale delle norme in materia di salute e sicurezza previste dalle norme nazionali e regionali vigenti, nonché di ulteriori norme da definire, mediante specifiche intese con le parti sociali, in relazione alla specificità dell'appalto attraverso forme di contrattazione d'anticipo;
c) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
d) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente;
e) fermo restando il disposto dell'articolo 32, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di documento di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo specificamente riferito alle inadempienze correlato alle lavorazioni eseguite nel medesimo cantiere.
2. In sede di offerta il concorrente deve comunque dar conto del rispetto di quanto previsto al comma 1 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
3. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
4. Qualora il concorrente sia una cooperativa, nell'ambito delle autocertificazioni relative ai requisiti di ammissione, deve dichiarare che a favore dei soci lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto si applica quanto previsto dal presente articolo a favore dei dipendenti, senza differenza alcuna.>>.

Art. 155

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 87, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024
Art. 156
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14/2002)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria.
2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto.>>.

Art. 157
 (Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 14/2002)
1.
Dopo il comma 10 bis dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 sono aggiunti i seguenti:
<<10 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, a condizione che tale possibilità sia prevista dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.
10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.>>.

Art. 158
 (Modifiche alle leggi regionali 24/2009 e 12/2010)
1.
Al comma 34 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole <<il termine del 30 giugno 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine del 31 dicembre 2010>>.

3.
Le lettere b) e d) del comma 28 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono abrogate.

CAPO XI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 159
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986)
1. All'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il terzo comma è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio della funzione di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato può infine disporre di tutte le strutture dell'Amministrazione regionale.>>;

b)
il quinto comma è sostituito dal seguente:
<<5. Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile e sono disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione.>>.

Art. 160
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 64/1986)
1.
Dopo la lettera g quinquies) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, è aggiunta la seguente:
<<g sexies) sostenere le spese per la gestione e lo sviluppo del Centro operativo regionale di Protezione civile e del correlato sistema regionale di protezione civile.>>.

Art. 161
 (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986)
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale 64/1986 è inserito il seguente capo:
CAPO III TER
 <<BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
Art. 32 septies
 (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.>>.

Art. 162
 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 64/1986)
1.
Al quarto comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986 dopo le parole <<ai sensi degli articoli 9, II comma>> sono inserite le seguenti: <<e V comma>>.

Art. 163
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:
<<1 bis. In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.>>.

Art. 164

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, lettera e), L. R. 24/2017
CAPO XII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO
Art. 165
 (Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale 22/2006)
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:
<<Art. 13 bis
 (Durata concessioni beni demaniali marittimi a uso diportistico)
1. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e al fine di assicurare l'uniformità della regolazione nella materia di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni, dalla legge 25/2010, il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreativa in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.
2. Per assicurare uniformità al quadro normativo nazionale di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede entro il 31 dicembre 2013 a disciplinare, in attuazione del trasferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi ad uso diportistico. Nelle more dell'emanazione della normativa regionale, il termine di durata delle concessioni su beni demaniali marittimi a uso diportistico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n 17/2010 e in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prorogato fino a tale data.>>.

Art. 166
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 24/2009)
1.
Al comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 24/2009 le parole <<articoli 18 e 19>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 16 e 18, nonché quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo,>>.