LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 40
 (Modifiche alla legge regionale 20/2006)
1. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 3 dell'articolo 32 è abrogato.

(1)
Note:
1Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 81, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 41
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2007)
1.
Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo la parola <<Direzione>> sono aggiunte le seguenti: <<, attraverso il Servizio competente per materia>>.

Art. 42
 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Regime delle iscrizioni)
1. È istituito presso la Direzione il Registro regionale delle cooperative, di seguito denominato Registro, che è pubblico e gestito con modalità informatiche. Il Registro è articolato in sezioni e categorie conformemente all'Albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).
2. Sono iscritte nel Registro le società cooperative legalmente costituite e aventi la sede legale nel territorio della regione.
3. L'organizzazione e la tenuta del Registro, per quanto non previsto dalla presente legge, sono disciplinate con regolamento regionale.
4. La pubblicità dei dati del Registro è resa disponibile dai competenti uffici del registro delle imprese.>>.

Art. 43
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/2007)
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. L'iscrizione nel Registro sostituisce a tutti gli effetti quella nell'Albo delle società cooperative, determinandone le medesime conseguenze.>>.

Art. 44
 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Elenco regionale speciale degli enti cooperativi)
1. Gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile), sono iscritti, su istanza del legale rappresentante, nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi, istituito al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza.
2. Gli enti cooperativi di cui al comma 1 depositano direttamente alla Direzione la seguente documentazione:
a) l'atto costitutivo e le relative modificazioni, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell'ente cooperativo;
b) le cariche sociali e le relative variazioni;
c) il bilancio o il rendiconto annuale, con le eventuali relazioni accompagnatorie.
3. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti, oltre alle società di mutuo soccorso, anche i consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), e i gruppi cooperativi paritetici. Le società cooperative facenti parte dei consorzi di società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947 e le società cooperative aderenti ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545-septies del codice civile sono tenute a depositare in forma scritta presso la Direzione, rispettivamente, l'estratto del contratto costitutivo del consorzio e l'accordo di partecipazione.
4. Le società cooperative aderenti a uno dei gruppi di cui all'articolo 2545-septies del codice civile devono provvedere alla comunicazione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile.
5. Le iscrizioni nell'Elenco regionale speciale degli enti cooperativi sono pubblicate semestralmente sul Bollettino ufficiale della Regione.>>.

Art. 45
 (Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2007)
Art. 46
 (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 7 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Comunicazioni)
1. Ogni informazione, relativa agli enti cooperativi, presente nel sistema informatico del registro delle imprese, compresa la comunicazione delle notizie di bilancio di cui all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942, è resa disponibile alla Direzione.
2. Gli enti cooperativi depositano presso gli uffici della Direzione i seguenti documenti:
a) il bilancio di cui all'articolo 2545-octies del codice civile;
b) i regolamenti interni;
c) copia della ricevuta dei versamenti effettuati ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).>>.

Art. 47
 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 27/2007)
1.
L'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Cancellazione dal Registro)
1. L'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione a cura della Direzione.
2. La cancellazione dal Registro è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro strumento informatico equipollente, al competente ufficio del registro delle imprese e all'ente cooperativo, nei seguenti casi:
a) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
b) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
c) mancato rispetto delle finalità mutualistiche;
d) mancanza o perdita dei requisiti di iscrizione;
e) cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;
f) trasformazione in altra forma societaria.>>.

Art. 48
 (Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 27/2007)
1.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi)
1. La cancellazione dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è disposta dal Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione con provvedimento da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti cooperativi interessati nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
b) trasferimento della sede legale al di fuori del territorio regionale;
c) nel caso di cui all'articolo 27 ter del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1577/1947, trasferimento dell'ufficio, destinato a svolgere attività con i terzi, al di fuori del territorio della regione;
d) sottrazione, da parte dell'ente cooperativo, all'attività di vigilanza;
e) mancato rispetto delle finalità mutualistiche.>>.

Art. 49
 (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27/2007)
1. All'articolo 9 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Contro i provvedimenti di cancellazione dal Registro e dall'Elenco regionale speciale degli Enti cooperativi è ammessa, in forma scritta e motivata, la proposizione di ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<sul ricorso>> sono inserite le seguenti: <<di cui al comma 1>>.

Art. 50
 (Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale 27/2007)
Art. 51
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 27/2007)
1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) esprimere parere sui provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 23;>>;

b)
la lettera c) è abrogata.

Art. 52
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 27/2007)
1. All'articolo 16 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<con proprio provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento del Direttore centrale>>;

b)
al comma 2 le parole <<con proprio provvedimento>> sono sostituite dalle seguenti: <<con provvedimento del Direttore centrale>>.

Art. 53
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 27/2007)
1.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 27/2007 le parole <<sulla base di una convenzione>> sono soppresse.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 27/2007)
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 27/2007 sono aggiunti i seguenti:
<<8 bis. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 17, comma 8, comunicando la causa di incompatibilità al soggetto competente per il conferimento dell'incarico, entro quindici giorni dall'accertamento della stessa.
8 ter. Il revisore che viola la disposizione di cui al comma 8 bis è immediatamente cancellato dall'Elenco, ovvero dalla sezione di cui al comma 7, ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.>>.

Art. 55
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 27/2007)
1.
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27/2007 è sostituito dal seguente:
<<1. I provvedimenti sanzionatori di cui agli articoli 2545-octies, 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice civile, all'articolo 223-sexiesdecies del regio decreto 318/1942 e all'articolo 12, comma 5 bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"), sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione.>>.

Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 2, comma 64, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 57
 (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 27/2007)
1. All'articolo 27 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002, per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, cui aderiscono almeno cinquanta cooperative aventi la sede legale nel territorio della regione, appartenenti ad almeno tre diverse categorie del Registro regionale delle cooperative;>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<Associazione richiedente>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché copia delle delibere dell'organo societario competente di adesione alle Associazioni>>;

c)
al comma 3 dopo la parola <<tecnico>> sono aggiunte le seguenti: <<, comunque non inferiore ad almeno un revisore ogni dieci cooperative aderenti>>;

d)
dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:
<<d bis) elenco dei revisori iscritti nell'Elenco di cui all'articolo 21, che hanno dichiarato la loro disponibilità all'esecuzione degli incarichi di revisione, allegando le dichiarazioni stesse prodotte dai medesimi.>>.

Art. 58
 (Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 27/2007)
1. All'articolo 32 della legge regionale 27/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<delle Associazioni>> è inserita la seguente: <<regionali>>;

b)
al comma 4 dopo le parole <<alle Associazioni>> è inserita la seguente: <<regionali>>.

2.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 8772 nella cui denominazione dopo le parole <<alle associazioni>> è aggiunta la seguente: <<regionali>>.