LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO V
 SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SPORTELLO UNICO E CONFERENZE DI SERVIZI
Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 3/2001)
1. Alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati, nonché la costituzione e il funzionamento del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale medesimo, al quale partecipano in particolare rappresentanti dell'Amministrazione regionale, degli enti locali, delle Aziende per i servizi sanitari. Il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale analizza l'evoluzione legislativa, procedimentale e tecnologica afferente alle funzioni dello sportello unico, propone misure di semplificazione e definisce indicazioni tecniche per gli sportelli unici e le altre amministrazioni pubbliche ai fini dell'implementazione e della manutenzione dei contenuti informativi delle banche dati del portale. Le indicazioni tecniche del gruppo tecnico regionale sono vincolanti per gli sportelli unici e gli enti di riferimento.>>;

b)
alla fine del comma 2 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;

c)
alla fine del comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunte le parole <<entro il 31 dicembre 2010>>;

d)
al comma 2 dell'articolo 11 le parole <<entro cinque giorni lavorativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro dieci giorni lavorativi>>.

Art. 27
 (Modifiche alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 13/2009)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018
3Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 9/2018