LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione del c. 20 bis, art. 1, L.R. 21/2003.
Art. 2
 (Modifiche alla legge regionale 1/2006)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2.  
( ABROGATO )
(2)
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.
Dopo il comma 5 ter dell'articolo 46 della legge regionale 1/2006 è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Ovunque ricorra l'espressione "Assemblea delle Autonomie locali" questa è sostituita con "Consiglio delle autonomie locali".>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
2Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
3Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, lettera c), L. R. 12/2015
Art. 3
 (Inserimento dell'articolo 27 bis nella legge regionale 23/1997)
1.
Dopo l'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis
 (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.>>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 5/2021
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 110, comma 1, lettera m), L. R. 19/2013
Art. 6
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 12/2010)
1.
Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole <<nel Comune di Majano,>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano,>>.