LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 168
 (Modifiche alla legge regionale 24/2009)
1. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.>>;

b)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.>>.

2.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 nella cui denominazione sono soppresse le parole <<e alle associazioni senza scopo di lucro>>.