LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 161
 (Inserimento del capo III ter e dell'articolo 32 septies nella legge regionale 64/1986)
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale 64/1986 è inserito il seguente capo:
CAPO III TER
 <<BENEFICI CONTRIBUTIVI PER IL RISTORO DANNI DA EVENTI CALAMITOSI
Art. 32 septies
 (Contributi per il ristoro danni conseguenti a eventi calamitosi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche avvalendosi delle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 3, e degli enti territorialmente interessati in qualità di enti attuatori, per il ristoro dei danni conseguenti a evento calamitoso per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, secondo disposizioni attuative definite con decreto dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, su conforme deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione, ovvero l'Assessore regionale delegato alla protezione civile individua, con proprio decreto, i comuni colpiti dall'evento calamitoso.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico al fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33.>>.