LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/10/2010
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 138
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.
1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.>>.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, commi 1 bis e 1 quater, della legge regionale 15/2004, come inseriti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e al capitolo 2437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.