Art. 28 bis
(Procedimento di revisione del libro fondiario)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 104 della legge generale sui libri fondiari allegata al
regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie), il procedimento di revisione del libro fondiario si avvia con la presentazione di una domanda al competente ufficio tavolare qualora emerga, ai sensi del paragrafo 43 della legge 83/1883 B.L.I., una non concordanza rilevabile dallo stato tavolare relativamente a erronee iscrizioni riferite alla designazione od alla rappresentazione grafica delle particelle nella mappa.
2. Alla domanda tavolare di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia esplicativa formulata da un tecnico abilitato e giustificativa della richiesta revisione.
3. L'avvio del procedimento, accertati i presupposti di cui al comma 1, viene annotato sul libro fondiario presso tutte le partite tavolari interessate dalla revisione.
4. Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di avvio del procedimento di revisione, notificato ai sensi dell'articolo 123 della legge generale sui libri fondiari allegata al
regio decreto 499/1929, viene successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 4 senza che sia stata proposta alcuna opposizione scritta, la revisione è accordata a seguito della presentazione di una nuova domanda tavolare.
6. La proposizione di opposizione non consente la revisione e la relativa annotazione di avvio del procedimento è cancellata d'ufficio.
7. L'annotazione di avvio del procedimento di revisione è cancellata d'ufficio decorsi tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 4.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 126, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 28 ter
(Aggiornamento in corrispondenza di catastali tavolari e scritture teresiane)
1. Qualora la non concordanza risulti dalla designazione in consistenza di una partita tavolare con riferimento a identificativi anagrafici teresiani, scritture teresiane, catastali tavolari o altre designazioni comunque denominate non più in vigore, l'interessato ne richiede l'aggiornamento con quelle corrispondenti nel sistema di riferimento catastale vigente presentando al competente ufficio tavolare una domanda di allineamento tavolare catastale. Unitamente alla domanda deve prodursi un elaborato grafico redatto da tecnico abilitato e validato dalla competente Agenzia delle Entrate - Territorio, recante individuazione tavolare in scala di mappa o maggiore dell'immobile richiesto in corrispondenza, figura quotata dello stesso e declaratoria tecnica in allineamento con le corrispondenti particelle censite presso gli uffici catastali. L'operazione di aggiornamento in corrispondenza è promossa anche su istanza della competente Agenzia delle Entrate - Territorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 126, comma 1, L. R. 5/2026