LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 28 ter
 (Aggiornamento in corrispondenza di catastali tavolari e scritture teresiane)
1. Qualora la non concordanza risulti dalla designazione in consistenza di una partita tavolare con riferimento a identificativi anagrafici teresiani, scritture teresiane, catastali tavolari o altre designazioni comunque denominate non più in vigore, l'interessato ne richiede l'aggiornamento con quelle corrispondenti nel sistema di riferimento catastale vigente presentando al competente ufficio tavolare una domanda di allineamento tavolare catastale. Unitamente alla domanda deve prodursi un elaborato grafico redatto da tecnico abilitato e validato dalla competente Agenzia delle Entrate - Territorio, recante individuazione tavolare in scala di mappa o maggiore dell'immobile richiesto in corrispondenza, figura quotata dello stesso e declaratoria tecnica in allineamento con le corrispondenti particelle censite presso gli uffici catastali. L'operazione di aggiornamento in corrispondenza è promossa anche su istanza della competente Agenzia delle Entrate - Territorio.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 126, comma 1, L. R. 5/2026