LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  28/08/2010
Materia:
410.04 - Libro fondiario

Art. 12
 (Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)
1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.
2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.
3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'articolo 8, nonché delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.
4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'articolo 6 tenuto su supporto informatico.