LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 8
 (Delega di funzioni alle Camere di commercio)
1. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni relative :
a) al rilascio degli identificativi, delle autorizzazioni e delle relative variazioni, sospensioni o revoche;
b) alle rilevazioni e ai controlli sui consumi complessivi di carburanti per autotrazione e sui quantitativi di carburanti erogati con le misure di sostegno anche con riferimento ai beneficiari di tali misure;
c) alla vigilanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al capo III;
d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle misure di sostegno indebitamente percepite;
e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 5.
2. Gli identificativi sono acquisiti dall'Amministrazione regionale, tramite Insiel SpA, e sono messi a disposizione delle Camere di commercio.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata. In sede di prima attuazione il termine delle convenzioni è il 31 dicembre 2017.
5 bis. Nelle convenzioni di cui al comma 5 sono, altresì, definite le entità delle somme dovute dai richiedenti per ottenere l'autorizzazione o la variazione dell'autorizzazione.
6. Per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato B.
7.  
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari e i gestori, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.
9.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.