LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 6
 (Modalità di erogazione non elettronica)
1. La Giunta regionale può attivare modalità di erogazione non elettronica dei contributi per l'acquisto di carburanti per autotrazione effettuato dai beneficiari esternamente al territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario trasmette l'istanza alla Camera di Commercio competente per territorio rispetto al comune di residenza.
3. Con le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 5, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Note:
1La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.