LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/07/2010
Materia:
210.06 - Economia montana
210.02 - Foreste
210.01 - Agricoltura

Art. 7
 (Determinazione del concorso alla spesa di intervento)
1. II Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, concede ai soggetti operatori contributi derivanti dalle risorse stanziate e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:
a) per i terreni con presenza diffusa di vegetazione arborea arbustiva di cui all'area primaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento e comunque per non oltre il massimale per ettaro stabilito con il regolamento di cui all'articolo 11, a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati:
1) terreni facilmente accessibili e senza pendenze rilevanti, ove sia possibile lo sfalcio con macchine agricole di medie o grandi dimensioni;
2) terreni con media difficoltà di accesso e con pendenze sensibili, ove sia possibile lo sfalcio solamente con macchine di piccole dimensioni;
3) terreni difficilmente accessibili, con pendenze elevate o di morfologia irregolare, per cui lo sfalcio non può essere fatto con mezzi meccanici;
b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento e comunque per non oltre il 30 per cento del massimale stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2 ) e 3) della lettera a).
2. Le aliquote percentuali previste dal presente articolo possono essere adeguate o equiparate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sentita la Commissione consiliare competente.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 1, L. R. 28/2017
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2021
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2021