LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/07/2010
Materia:
210.06 - Economia montana
210.02 - Foreste
210.01 - Agricoltura

Art. 6
 (Territori comunali interessati)
1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nell' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:
a ante) "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;
a) "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;
b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.
2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento a ciascuna delle aree previste al comma precedente.
3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.
4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.
5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a ante);
b) interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;
c) altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).
(3)
Note:
1Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 15/2014
2Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 15/2014
3Comma 5 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), numero 3), L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2015
5Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, L. R. 6/2019