LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/07/2010
Materia:
210.06 - Economia montana
210.02 - Foreste
210.01 - Agricoltura

Art. 8
 (Assegnazione di risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni attuatori)
1. La Regione provvede annualmente al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.
1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.