LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/07/2010
Materia:
210.06 - Economia montana
210.02 - Foreste
210.01 - Agricoltura

Art. 4
 (Concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati)
1. Con la concessione in affido il terreno incolto e/o abbandonato viene preso in carico dal Comune attuatore territorialmente competente per i fini di cui alla presente legge.
2. Il Comune concessionario in affido, con proprio atto di assegnazione, attribuisce il terreno incolto e/o abbandonato in cura a un soggetto operatore affinché questi, con i criteri e le modalità specificati dal regolamento di cui all'articolo 11, si attivi per porre in essere gli interventi necessari al risanamento e al recupero del terreno stesso.
3. La concessione in affido può essere:
a) volontaria: quando è attuata su iniziativa del soggetto titolare a seguito di sua offerta spontanea oppure, bonariamente, previa richiesta d'offrire in concessione in affido proveniente dal Comune attuatore;
b) amministrativa: ove posta in essere d'ufficio, con provvedimento amministrativo dello stesso Comune attuatore in forza della presente legge, ove questi ravvisi un pubblico interesse afferente la salute, la sicurezza o uno stato di necessità o pericolo per la cittadinanza.
3 bis.  
( ABROGATO )
4. In ogni caso il concedente in affido non perde la titolarità sul bene così concesso sul quale potrà comunque porre in essere, anche non personalmente, le attività atte al raggiungimento delle finalità oggetto della presente legge.
5. Il Comune attuatore, laddove non individui altro soggetto operatore, ha facoltà di provvedere direttamente in proprio agli interventi oggetto della presente legge assumendo così anche le funzioni di soggetto operatore. In tal caso il Comune provvede all'eventuale recupero delle spese assunte secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 15/2014
2Comma 3 bis abrogato da art. 1, comma 6, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.