1.
Ai fini della presente legge si intende per:
b) "Comune attuatore": il Comune il cui territorio ricade nelle aree regionali afferenti i territori montani, che si attiva per l'attuazione degli interventi oggetto della presente legge;
c)
"
terreni incolti e/o abbandonati
": i terreni individuati dall'
articolo 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali), come modificato dall'articolo 12, nonché i terreni, anche ex coltivi, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;
d) "interventi": le attività poste in essere in attuazione dei fini della presente legge consistenti nell'eventuale taglio degli alberi, nel decespugliamento, nella trinciatura, nella fresatura, nello sfalcio e in quant'altro necessario e/o utile a rendere utilizzabile anche a fini agricoli i terreni oggetto degli interventi, nonché nella pulizia dei bordo strada per l'ottenimento di una migliore visibilità finalizzata alla sicurezza stradale;
e) "soggetto operatore": il soggetto che materialmente pone in essere le attività di cura e conservazione atte e finalizzate alla rivalorizzazione dei terreni incolti e/o abbandonati;
f) "soggetto titolare": il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di natura reale limitato su bene altrui o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;
g) "concessione in affido": l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune attuatore territorialmente competente, priva di effetti reali, non atta a privare il soggetto titolare dei suoi diritti reali o personali di godimento sul bene immobile ed esclusivamente finalizzata a consentire al soggetto operatore l'attuazione materiale degli interventi;