LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  08/07/2010
Materia:
210.06 - Economia montana
210.02 - Foreste
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.
2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.
3. La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attività agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge:
a) di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalità agricole, con particolare riferimento alle attività zootecniche, all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane dei terreni incolti e/o abbandonanti mediante gli interventi di cui all'articolo 2;
b) di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;
c) di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (ixodes recinus) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale;
d) di combattere il degrado ambientale;
e) di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021