LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 7
 (Responsabilizzazione delle professioni sanitarie)
1. I piani aziendali definiscono annualmente il rapporto tra i volumi di prestazioni erogate nell'ambito delle attività istituzionali e quelli nell'attività di libera professione intramuraria, anche ai fini delle previsioni dell'articolo 3, comma 3, della presente legge e dell'articolo 1, comma 5, della legge 120/2007.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Regione può vincolare specifiche destinazioni di finanziamento a incremento dei fondi di produttività e risultato del personale coinvolto nel processo di contenimento dei tempi di attesa attuato in applicazione della presente legge.
3. La Giunta regionale, qualora sia rilevato il mancato rispetto dei tempi massimi previsti dall'articolo 3, valuta la necessità di procedere alla ridefinizione del rapporto tra i volumi delle prestazioni istituzionali e quelli delle prestazioni libero professionali intramurarie e, nel caso, richiede agli enti interessati di provvedervi, fissando un termine per l'adempimento, decorso il quale provvede in via sostitutiva.