LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 15
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'assessore con delega alla sanità presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra i risultati ottenuti in termini di contenimento dei tempi di attesa per la fruizione delle prestazioni sanitarie. In particolare la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura, e rispetto a quali prestazioni, i singoli enti hanno superato i tempi massimi previsti e quali sono le cause principali del mancato rispetto di tali termini;
b) quali provvedimenti correttivi sono stati adottati nei casi di superamento dei tempi massimi e quali sono gli esiti di tali provvedimenti;
c) quali sono le modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione introdotti e quali le eventuali criticità emerse nel renderli operativi;
d) qual è l'andamento dei tempi di attesa, anche rispetto ai tempi rilevati prima dell'entrata in vigore della presente legge, e qual è l'opinione di esperti del settore e di utenti sulla velocità di fruizione delle prestazioni e sul funzionamento del sistema di prenotazione previsto dall'articolo 16.
2. L'Agenzia regionale della sanità e le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si coordinano per garantire il rispetto del mandato informativo previsto dal presente articolo.
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale.