LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2009, n. 7

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/04/2009
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 13
 (Obbligo di informazione dei limiti di tempo nell'erogazione delle prestazioni)
1. Presso tutte le sale d'attesa di ognuna delle sedi di cui all'articolo 3, comma 2, e nelle sedi dei medici di medicina generale, nonché nei siti internet della Regione e delle strutture del Servizio sanitario regionale, deve essere presente un avviso contenente le informazioni sui limiti di tempo massimi previsti per l'erogazione delle prestazioni, sulle procedure di cui agli articoli 7, comma 3, e 12, e altre informazioni in materia utili per l'utente.