Art. 7
(Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 8, comma 8, della legge regionale 17/2008
, come modificato dal
comma 5
, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5057 e al capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto statale d'istruzione professionale di Monfalcone - sezione attività marinare, un contributo straordinario finalizzato alla straordinaria manutenzione, alla messa in sicurezza e al mantenimento in esercizio delle navi scuola Grado e Colombo.
8.
La domanda per la concessione del finanziamento di cui al
comma 7
è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, corredata di una relazione illustrativa delle opere di cui al
comma 7
e del relativo preventivo di spesa.
9.
Per le finalità previste dal
comma 7
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10.
All'
articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 130 le parole <<
per la valorizzazione dell'area denominata ex Polveriera attraverso la realizzazione di un'area attrezzata idonea anche a ospitare grandi eventi
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale
>>;
b)
al comma 131 le parole <<
Direzione centrale attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Direzione centrale istruzione, formazione e cultura
>>.
11.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'
articolo 7, comma 130, della legge regionale 1/2007
, come modificato dal
comma 10
, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 9217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal
comma 19
, per la realizzazione delle opere di completamento della ristrutturazione, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, dell'immobile ex Renati di Udine, nonché per la messa in sicurezza dell'immobile ex Stella Mattutina di via Nizza e la sistemazione dell'area ex Locchi di via Margotti.
17. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
18.
La domanda di contributo previsto dal
comma 16
è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
19.
Per le finalità di cui al
comma 16
è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 360.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
20.
Nel caso previsto dal
comma 17
l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al
comma 16
.
21. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 20 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22.
L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERDISU di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal
comma 25
, per la realizzazione delle opere integrative all'intervento di costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature e l'acquisto di un'area limitrofa alla costruenda Casa dello Studente.
23. In caso di stipulazione del mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
24.
La domanda di contributo prevista dal
comma 22
è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
25.
Per le finalità di cui al
comma 22
è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 321.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
26.
Nel caso previsto dal
comma 23
, l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al
comma 23
.
27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2010 un contributo straordinario di 100.000 euro a favore del consorzio per l'Area di ricerca di Trieste per le attività di partecipazione alla manifestazione fieristica Domus persona.
28.
Per le finalità di cui al
comma 27
è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 13 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 14 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 15 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.