LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 2
 (Finalità 1 - Attività economiche)
1. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;>>;

b)
dopo l' articolo 2 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.>>.

2. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 16 bis dopo le parole << può essere attribuito un compenso >> sono aggiunte le seguenti: << e il rimborso delle spese sostenute >>;

b)
dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
<<Art. 19 bis
 (Partecipazione a società)
1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonché con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.>>.

3.
L' articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)
1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall' articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.>>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare, fino a un massimo del 70 per cento delle spese sostenute, i contributi pubblici erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - organismo pagatore, per la campagna 2009/2010, per la misura <<Promozione sui mercati dei paesi terzi>> di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2009 (Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 luglio 2009 (Modifiche al decreto ministeriale 8 maggio 2009, recante <<Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi>>).
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8. Al fine di incentivare la diversificazione dell'economia nelle aree rurali, il sostegno del reddito delle imprese agricole derivante dalla diversificazione delle attività e la riconversione del comparto cerealicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), finanziamenti agevolati tesi a favorire l'aggregazione delle imprese agricole di produzione primaria e di quelle di trasformazione di prodotti agricoli finalizzati alla creazione di sistemi agro-energetici che utilizzano su base locale biomasse di origine vegetale e animale.
9. Beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 8 sono le imprese di produzione e quelle di trasformazione di prodotti agricoli con unità tecnico economica (UTE) situate nel territorio regionale che partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale e alimentati con prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Spesa finanziabile ai sensi del comma 8 è il capitale destinato alla costituzione della società di gestione di cui al comma 9 o all'aumento di capitale a pagamento della stessa.
11. Al fine della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 8 , per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento stesso, è esclusa la partecipazione alla società di gestione di soggetti diversi da quelli individuati al comma 9 , a eccezione dell'impresa che fornisce l'impianto di produzione di energia.
12.  
( ABROGATO )
(4)
13.  
( ABROGATO )
(5)
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un finanziamento straordinario per gli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
19. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 24, lettera b), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1009 e del capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22.
Il comma 53 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), è sostituito dal seguente:
<<53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all' articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA.>>.

23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile , la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.
24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall' articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30. All' articolo 9 della legge regionale 4/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
il comma 3 è abrogato.

31.  
( ABROGATO )
32.
La legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) è abrogata.

32 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita, la Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2011 ad Agemont s.p.a., società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento e di personale di un milione di euro. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000. La copertura delle spese di esercizio dovrà essere coerente con quanto stabilito nel piano industriale per l'anno 2011.
33.  
( ABROGATO )
34.  
( ABROGATO )
35.  
( ABROGATO )
36.  
( ABROGATO )
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti tipici agricoli e agroalimentari regionali, anche attraverso la realizzazione di analisi, indagini e ricerche e il cofinanziamento di progetti promozionali nel rispetto degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE e secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
38. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, è autorizzata a effettuare prove tecniche di campo, controllo delle colture e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
39. Per le finalità previste dai commi 37 e 38 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40.
Il comma 37 bis dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è sostituito dal seguente:
<<37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a cui è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse.>>.

41. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 7 , commi 37 e 37 bis, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 40 , fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e ai capitoli 6821 e 6829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
42.  
( ABROGATO )
43. Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 , e non soddisfatte per insufficienza di risorse, sono fatte salve a tutti gli effetti e a tal fine sono opportunamente integrate a valere sull' articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002 nel rispetto delle disposizioni disciplinanti gli interventi del Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui al regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano).
44. È fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 272 del 2005, nonché ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
45.
Al comma 74 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 dopo le parole << su operazioni bancarie >> sono inserite le seguenti: << , di cui agli articoli 46, comma 1, e 50, comma 1, della legge regionale 12/2002 , >>.

46.  
( ABROGATO )
47. Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , e non soddisfatte per insufficienza di risorse, sono fatte salve a tutti gli effetti e a tal fine sono opportunamente integrate a valere sull' articolo 98, comma 3, della legge regionale 29/2005 nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 354 (Regolamento di esecuzione dell' articolo 98 della legge regionale 29/2005 in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia).
48. È fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo, ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 354 del 2006, nonché ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
49.
Dopo il comma 5 dell'articolo 101 della legge regionale 29/2005 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. I CAT restituiscono alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.>>.

50.  
( ABROGATO )
51. In sede di prima applicazione i CAT restituiscono alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote dei fondi di cui all' articolo 101, comma 5 bis, della legge regionale 29/2005 , come aggiunto dal comma 49 , non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data di entrata in vigore della legge stessa.
52. Al fine di favorire il massimo utilizzo delle risorse destinate, tramite i Comuni, ai proprietari di locali storici o agli aventi diritto per la promozione di interventi di tutela e valorizzazione ai sensi dell' articolo 89, comma 2, della legge regionale 29/2005 , al comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la parola << marzo >> sono aggiunte le seguenti: << ed entro il mese di settembre >>;

b)
le parole << Di tali revisioni >> sono sostituite dalle seguenti: << Della revisione entro il mese di marzo >>.

53.
L'articolo 26 e il comma 6 dell'articolo 43 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono abrogati.

54. Per le finalità connesse all'attuazione dell' articolo 10 della legge regionale 27/2007 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 per la stipulazione di atti contrattuali relativi alla gestione informatica del Registro regionale delle cooperative e alla correlata fornitura di un'applicazione informatica per la gestione degli enti cooperativi aventi sede nel territorio regionale.
55. Gli oneri previsti dal comma 54 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
56.  
( ABROGATO )
57.  
( ABROGATO )
58.  
( ABROGATO )
59.
I commi 15, 16 e 17 dell' articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), sono abrogati.

60.
L'articolo 168 (Anticipazione di contributi nel settore dell'industria) della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), è abrogato.

61. La Giunta regionale, in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sui fondi strutturali, in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), individua i canali contributivi delegati finanziabili con l'assegnazione annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005.
62.  
( ABROGATO )
(1)
63. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 1 bis, della legge regionale 12/2002 e all'articolo 3, comma 74, della legge regionale 17/2008, nonché all'articolo 98, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005 in ordine alla rimodulazione di rapporti debitori in essere, i finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo di rotazione per le imprese artigiane, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, della legge regionale 12/2002, e i finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell'articolo 98, comma 3, della legge regionale 29/2005, possono essere ammessi a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno.
64. Le operazioni di sospensione di cui al comma 63 possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento di cui al comma 66 comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
65. L'operazione di cui al comma 63 può essere effettuata, previa domanda dell'impresa beneficiaria, in relazione a rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi di cui al comma 63 si attiene al principio di sana e prudente gestione e verifica la capacità di continuità aziendale dell'impresa richiedente sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo fornite dall'impresa stessa.
66. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo.
67. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità, mentre il tasso da applicare è il tasso di riferimento calcolato in conformità alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
68. Fermo restando quanto previsto all' articolo 3 , commi 74 e 75, della legge regionale 17/2008 , al fine di agevolare il sistema produttivo regionale in rapporto all'andamento della contingente situazione economica e finanziaria, con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'ammissibilità a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata in scadenza se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità dei finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate:
b) articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 ;
c) articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 ;
d) articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 .
d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 ;
d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).
68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
69. L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima.
69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015 e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste da ciascun Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi a ciascun Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi.
70. Per le finalità di cui all' articolo 50 della legge regionale 12/2002 , l'organo gestore è autorizzato a trasferire per un importo massimo fino a 750.000 euro le disponibilità di competenza della gestione agevolativa di cui all' articolo 51 della legge regionale 12/2002 a favore degli interventi agevolati di cui all' articolo 50 della legge regionale 12/2002 .
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui all' articolo 50 della legge regionale 12/2002 , previa istanza dell'ente interessato, il conferimento dei fondi di cui all' articolo 76, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), già destinati con decreto della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie 2004/250/366/0 del 14 luglio 2004.
72. In relazione alla situazione di carenza di nuove risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 la Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), e in particolare agli articoli 15 e 15 bis, è autorizzata a riprogrammare gli interventi dei Consorzi industriali e dell'Ezit, disponendo una nuova destinazione delle risorse già assegnate e di quelle concesse relative ad annualità precedenti, tenuto conto delle priorità strategiche individuate dai Consorzi industriali, dall'Ezit e dalla Regione e dettate dall'attuale contesto economico.
73. Al fine di razionalizzare e migliorare l'efficacia delle iniziative volte alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali, alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74 (Provvidenze a favore degli Enti fieristici che operano nella regione Friuli - Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 le parole << proposti dagli Enti fieristici >> sono sostituite dalle seguenti: << proposti congiuntamente da tutti gli Enti fieristici >>;

b)
dopo l' articolo 1 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Requisiti di accesso agli incentivi)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.>>;

c)
al primo comma dell'articolo 3 le parole << Direzione regionale del turismo e del commercio >> sono sostituite dalle parole << Direzione centrale attività produttive >>;

d)
al secondo comma dell'articolo 3 le parole << Assessore regionale al turismo e al commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << Assessore regionale alle attività produttive >>;

e)
dopo l' articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Modalità di restituzione degli incentivi)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 , Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi.>>.

74.  
( ABROGATO )
75.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77.  
( ABROGATO )
78. All' articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
i commi 86 e 87 sono abrogati.

79.  
( ABROGATO )
80.  
( ABROGATO )
81. In caso di procedimenti contributivi nei settori turistico e commerciale, finanziati ai sensi delle leggi sotto elencate, per i quali siano decorsi più di dieci anni dal decreto di concessione e non sia ancora stato adottato il provvedimento finale alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme eventualmente già erogate sono trasferite in via definitiva ai beneficiari, qualora dalla documentazione in atti sia riscontrabile l'avvenuta presentazione della rendicontazione delle iniziative ovvero sia riscontrabile la realizzazione delle stesse ovvero quando siano prescritti i termini per l'eventuale restituzione delle somme medesime:
a) legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione);
b) legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 (Contributi sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera);
c) legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 (Finanziamenti straordinari per opere e attrezzature rivolte a incentivare lo sviluppo delle attività economiche e della istruzione superiore nella regione);
d) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);
e) legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite da eventi sismici);
f) legge regionale 23 agosto 1982, n. 60 (Interventi finanziari a sostegno del settore del turismo <<Contributi rateati in conto capitale a favore delle strutture ricettive nonché rifinanziamento degli articoli 2 e 3 e modifica degli articoli 7 e 8 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 , e successive modifiche, della lettera <<e>> dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51 , e della lettera <<a>> dell'articolo 25 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 , e successive modifiche>>);
g) legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (Interventi finanziari per la qualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia);
h) legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 (Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio).
82. L'Amministrazione regionale provvede alla definizione delle posizioni contabili di cui al comma 81 mediante l'individuazione delle medesime in elenchi sottoscritti dal direttore del servizio competente.
83. Lo scarico dei titoli di spesa, nonché l'invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti ai procedimenti di cui al comma 81 avviene sulla base degli elenchi di cui al comma 82 .
84.
Al comma 88 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 la parola << devono >> è sostituita dalla seguente: << possono >>.

85. Qualora siano stati concessi contributi pluriennali su mutui ai sensi del capo I della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (Interventi finanziari per la qualificazione ed il potenziamento dell'offerta turistica della Regione Friuli - Venezia Giulia), a fronte di investimenti in infrastrutture turistiche su aree in concessione demaniale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a tener conto degli esiti delle procedure selettive per l'individuazione dei concessionari subentranti e della regolazione dei rapporti tra i concessionari cessanti e i subentranti; a tal fine i contributi in essere possono venir confermati in capo ai precedenti concessionari o ai subentranti qualora ne ricorrano i presupposti.
86.
Dopo la lettera c) del comma 71 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono inserite le seguenti:
<<c bis) legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63 (Interventi per favorire lo sviluppo industriale);
c ter) legge regionale 24 maggio 1988 n. 36 (Interventi a favore delle imprese operanti nel settore del commercio e dei servizi. Ulteriori modificazioni ed integrazioni di norme concernenti gli interventi e la disciplina nel settore del commercio);>>.

87. Al fine di migliorare sensibilmente le capacità funzionali del depuratore di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'Ente interessato, il contributo concesso ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 3/1999 per la realizzazione di impianti di depurazione, trattamento e rete di raccolta di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2009, n. 527, ancorché l'intervento relativo alla rete di raccolta delle acque reflue, previo accordo con gli enti locali interessati, ricomprenda anche il sistema di smaltimento e raccolta dell'ente locale limitrofo alla rete consortile.
88. Per le finalità di cui al comma 87 l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
89.  
( ABROGATO )
90.  
( ABROGATO )
91.
Dopo il comma 115 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserito il seguente:
<<115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa.>>.

92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) un finanziamento per le spese connesse all'organizzazione, alla realizzazione e alla promozione degli European Master Games programmati a Lignano Sabbiadoro per l'anno 2011. A tal fine il finanziamento è destinato, altresì, alla copertura degli oneri connessi all'attività e al funzionamento del Comitato organizzatore.
93. Il finanziamento previsto dal comma 92 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate, con il coinvolgimento del Comitato organizzatore degli European Master Games di Lignano 2011.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
95.
Dopo il comma 49 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007 è inserito il seguente:
<<49 bis. Per le finalità di cui al comma 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i soggetti aderenti all'accordo che abbiano anticipato le quote a carico della Regione per l'attuazione dell'accordo medesimo.>>.

96. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 5, comma 49 bis, della legge regionale 30/2007 , come inserito dal comma 95 , fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.5037 e al capitolo 9230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
97. I finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi in cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla normativa di riferimento:
a) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane;
a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali.
b) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali;
c) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all' articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già individuato con l'Accordo di programma tra l'Amministrazione regionale e il Comune di Resia e approvato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2009, n. 330 (Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Resia per l'acquisto dell'immobile <<ex stalla sociale>> di Stolvizza di Resia), ai fini dell'acquisto dell'immobile ex stalla sociale di Stolvizza di Resia, con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico all'acquisizione di immobili con finalità turistico-ricettive in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'aumento dell'attrattività turistica e all'incremento occupazionale.
99. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 98 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
100. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 98 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
101. Al fine di garantire la continuità operativa delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), la convenzione stipulata dall'Amministrazione regionale con il soggetto gestore, ai sensi dell' articolo 6, comma 49, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), resta in vigore fino all'intervenuta aggiudicazione in esito all'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo soggetto gestore.
102. Al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, a confermare, in favore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, l'utilizzo delle economie contributive pari a 273.468,36 euro già autorizzato con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2076/PROD/POLEC del 29 luglio 2005, per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria dell'area di espansione nord della zona industriale del Ponte Rosso.
103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
104. Nell'ambito delle disponibilità relative ai minori importi liquidati a fronte degli impegni assunti a valere sulla normativa indicata all' articolo 15, comma 6, lettera a), della legge regionale 11/2009 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a favore dell'impresa beneficiaria per il finanziamento delle attività di certificazione del medesimo progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell' articolo 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 .
105.  
( ABROGATO )
(2)
106.  
( ABROGATO )
(3)
107. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Note:
1Comma 62 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/2010
2Comma 105 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/2010
3Comma 106 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 8/2010
4Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Parole soppresse al comma 9 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Parole soppresse al comma 14 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Lettera d bis) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
9Lettera d ter) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
10Lettera d quater) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
11Lettera d quinquies) del comma 68 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 12/2010
12Comma 68 bis aggiunto da art. 13, comma 13, lettera b), L. R. 12/2010
13Lettera a bis) del comma 97 aggiunta da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 12/2010
14Comma 23 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
15Comma 24 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
16Comma 25 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
17Comma 26 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
18Comma 27 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
19Comma 28 sostituito da art. 13, comma 33, L. R. 12/2010
20Comma 32 bis aggiunto da art. 14, comma 83, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
21Lettera a) del comma 30 abrogata da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 9, L.R. 4/2008.
22Comma 31 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 9, L.R. 4/2008.
23Comma 74 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 1, art. 6, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2012.
24Comma 75 abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 1, art. 6, L.R. 1/2005, con effetto dall'1/1/2012.
25Parole sostituite al comma 61 da art. 3, comma 4, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
26Comma 32 bis interpretato da art. 16, comma 45, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
27Comma 42 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 46 della L.R. 12/2002 a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
28Comma 46 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
29Comma 27 abrogato da art. 30, comma 1, lettera eee), L. R. 10/2012
30Comma 28 abrogato da art. 30, comma 1, lettera eee), L. R. 10/2012
31Comma 29 abrogato da art. 30, comma 1, lettera eee), L. R. 10/2012
32Parole aggiunte al comma 37 da art. 2, comma 84, L. R. 14/2012
33Parole aggiunte al comma 63 da art. 2, comma 92, lettera a), L. R. 14/2012
34Parole sostituite al comma 65 da art. 2, comma 92, lettera b), L. R. 14/2012
35Parole sostituite al comma 68 da art. 2, comma 92, lettera c), L. R. 14/2012
36Parole sostituite al comma 68 bis da art. 2, comma 92, lettera d), L. R. 14/2012
37Parole aggiunte al comma 68 bis da art. 2, comma 92, lettera d), L. R. 14/2012
38Comma 69 bis aggiunto da art. 2, comma 92, lettera e), L. R. 14/2012
39Parole sostituite al comma 61 da art. 9, comma 7, L. R. 16/2012
40Parole aggiunte al comma 69 bis da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
41Parole sostituite al comma 69 bis da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
42Parole sostituite al comma 69 bis da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
43Comma 6 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
44Comma 7 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
45Comma 14 sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
46Comma 15 sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
47Comma 16 sostituito da art. 2, comma 21, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
48Comma 89 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 17 dell'art. 2, L.R. 9/2008.
49Comma 90 abrogato da art. 27, comma 2, L. R. 4/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 17 dell'art. 2, L.R. 9/2008.
50Integrata la disciplina del comma 72 da art. 2, comma 72, L. R. 15/2014
51Comma 56 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
52Comma 57 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
53Comma 58 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
54Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
55Parole aggiunte al comma 69 bis da art. 49, comma 1, L. R. 19/2015
56Comma 80 abrogato da art. 1, comma 3, L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 bis, L.R. 2/2002, con effetto dall'1/1/2016.
57Comma 50 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
58Comma 76 abrogato da art. 105, comma 1, lettera n), L. R. 21/2016
59Comma 77 abrogato da art. 105, comma 3, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
60Comma 33 abrogato da art. 105, comma 4, lettera f), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
61Comma 34 abrogato da art. 105, comma 4, lettera f), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione degli art. 63, 61, 68 e 69, L.R. 21/2016.
62Lettera a) del comma 78 abrogata da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
63Lettera b) del comma 78 abrogata da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
64Lettera c) del comma 78 abrogata da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
65Comma 79 abrogato da art. 105, comma 6, lettera d), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
66Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
67Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
68Comma 20 abrogato da art. 53, comma 1, lettera o), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
69Comma 21 abrogato da art. 53, comma 1, lettera o), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
70A decorrere dal 12/4/2018 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione degli articoli 63 (DPReg. 293/2017 - B.U.R. 3/1/2018, n. 1), 68, 69 (DPReg. 39/2018 - B.U.R. 14/3/2018, n. 11) e 61 (DPReg. 85/2018 - B.U.R. 11/4/2018, n. 15).
71Parole aggiunte al comma 69 bis da art. 1, comma 30, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
72Comma 35 abrogato da art. 46, comma 1, lettera k), L. R. 11/2022
73Comma 36 abrogato da art. 46, comma 1, lettera k), L. R. 11/2022