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Legge regionale 20 novembre 2009, n. 20

Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2009
Materia:
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Art. 12
 (Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione sostiene le attività culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, con priorità per gli enti di cui all' articolo 14.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
3. I Comuni di Sappada/Plodn, Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione di Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborgeth-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel, nonché gli altri enti locali operanti sul territorio di cui all'articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attività di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 7, comma 33, L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 2, L. R. 20/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 20/2019
4Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 20/2019