LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 53
 (Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi)
1. In caso di inerzia del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi oltre i termini fissati dall' articolo 42, l'Osservatorio regionale di cui all' articolo 9 segnala al Comune, per via telematica, la mancata conclusione del procedimento.
2. La segnalazione per via telematica di cui al comma 1, denominata pre-diffida telematica, fissa al Comune ulteriori novanta giorni per la comunicazione all'Osservatorio regionale dei provvedimenti definitivi assunti.
3. Trascorso il termine fissato ai sensi del comma 2, il dirigente della struttura regionale competente provvede a diffidare il Sindaco o il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale all'adozione dei provvedimenti di legge entro novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la struttura regionale competente dà comunicazione dell'inottemperanza all'Autorità giudiziaria e procede ai sensi del comma 4, ove ne ricorrano i presupposti.
4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza titolo abilitativo o che comportano aumento di unità immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita dallo strumento urbanistico, nell'ipotesi di grave danno urbanistico l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari.
5. Per l'adempimento delle funzioni conferite ai sensi del comma 4, il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali. Nella funzione di commissario può essere nominato un dipendente pubblico di categoria dirigenziale o un professionista esterno, esperto in materia urbanistico-edilizia individuato dall'Ordine professionale
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 160, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 95, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
3Parole soppresse al comma 1 da art. 38, comma 20, L. R. 29/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 38, comma 21, L. R. 29/2017
5Parole sostituite al comma 5 da art. 38, comma 22, L. R. 29/2017