LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 66
 (Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal capo VI, per le violazioni penali trova applicazione l' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche.
2. In caso di lottizzazione abusiva, come definita dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
3. In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 30, commi 2, 4 bis, 5, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , e successive modifiche.