LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 59
 (Interventi di ampliamento di edifici produttivi)
1. Nelle zone omogenee D e H, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, è ammesso:
a) l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
b) l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 , lettere a) e b), sono cumulabili tra loro; gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell' articolo 29 .
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 162, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2014
3Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 4, L. R. 13/2014