LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 21
 (Norme comuni al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono presentate dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.
1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.
2. Si considerano tra i soggetti a cui è riconosciuto il diritto di eseguire opere edilizie ai sensi del comma 1 , oltre il proprietario:
a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
b) l'affittuario di fondo rustico;
c) il concessionario di beni demaniali;
d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge;
e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento.
3. I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire anche gli interventi realizzabili in attività edilizia libera previsti dagli articoli 16 e 16 bis, nonché gli interventi realizzabili con segnalazione certificata di inizio attività previsti dall’art. 17.
4. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto di intervento, né comportano limitazione dei diritti dei terzi.
5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte. I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall’articolo 23 e dall’articolo 26.
6. Il titolare del permesso di costruire è obbligato a comunicare al Comune l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 2 e dalle altre leggi di settore.
7. Il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività comprendono anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.
8. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono realizzabili in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e dei regolamenti edilizi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 144, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 144, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 144, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 144, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012
5Parole aggiunte al comma 6 da art. 144, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012
6Parole aggiunte al comma 7 da art. 144, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012
7Parole sostituite al comma 8 da art. 144, comma 1, lettera g), L. R. 26/2012
8Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 6, L. R. 13/2014
9Rubrica dell'articolo modificata da art. 36, comma 2, L. R. 29/2017
10Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 3, L. R. 29/2017
11Parole sostituite al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera a), L. R. 29/2017
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 36, comma 4, lettera b), L. R. 29/2017
13Parole soppresse al comma 4 da art. 36, comma 5, L. R. 29/2017
14Comma 5 sostituito da art. 36, comma 6, L. R. 29/2017
15Parole sostituite al comma 6 da art. 36, comma 7, L. R. 29/2017
16Parole soppresse al comma 7 da art. 36, comma 8, L. R. 29/2017
17Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 7, L. R. 6/2019