LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 6 bis
 (Affidamento e subingresso nella concessione)
1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.
2. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.
3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può sostituire altri nel godimento della concessione.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2017