LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Capo IX
 Modifiche a leggi regionali in materia di gestione faunistico-venatoria e di tutela dell'ambiente naturale
Art. 45
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2007 in materia di prelievo di fauna selvatica in deroga)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996.
1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.
1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.
1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.
1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni. >>.

Art. 46
 (Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge regionale 7/2008 in materia di Rete Natura 2000)
1.
Il comma 4 dell'articolo 11 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette) della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:
<<4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle misure di salvaguardia e di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell'area protetta. In caso contrario, qualora nei territori dell'area protetta vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applica la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 12. I proventi sono introitati dall'organo gestore dell'area protetta.>>.

2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 12 (Sanzioni) della legge regionale 7/2008 è inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).>>.

Art. 47
 (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 9/2007 in materia di tutela della flora)
1.
Il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:
<<2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.>>.

Art. 48
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2008 e 14/1987 in materia di programmazione faunistica e attività venatoria)
1.
L'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Principi per la destinazione del territorio)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.>>.

2.
Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008, sono inserite le seguenti:
<<a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;>>.

3.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:
<<Art. 8 bis
 (Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)
1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:
a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia che provvede, in particolare:
a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.>>.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 la parola <<trecento>> è sostituita dalla seguente: <<seicento>>.
5.
Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:
<<Art. 33 bis
 (Aspiranti soci)
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
3. Nell'annata venatoria successiva al periodo di cui al comma 2, l'aspirante può essere assegnato dalla struttura regionale competente, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, alla Riserva di caccia, anche in soprannumero secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.
4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.>>.

6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6/2008, è inserito il seguente:
<<1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.>>.

(1)
7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), come modificato dall'articolo 43, comma 12, della legge regionale 30/1999, sono soppresse le seguenti parole: <<, sul quale vige lo speciale regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi,>>.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.