LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Capo XI
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 53
 (Norme transitorie in materia di sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.
2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti posso essere svolti anche in forma cartacea.
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(4)
6. 
( ABROGATO )
(5)
7. 
( ABROGATO )
(6)
8. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge e alle domande di incentivazione presentate sino alla data del 31 marzo 2009, continuano ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 3/2001 e il relativo regolamento attuativo nel testo previgente.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 11, comma 23, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 69, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 4 sostituito da art. 10, comma 69, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 5 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 6 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6Comma 7 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
7Comma 3 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011
8Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011
9Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 69, lett. a) dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole al comma 3.
Art. 54
 (Modifiche alla legge regionale 10/2004)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004 le parole <<Entro il 31 marzo di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 aprile di ogni anno>>.
Art. 55
 (Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.
Art. 56
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.