LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 15
 (Conferenze di servizi telematiche)
1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l'Amministrazione regionale provvede all'adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 7/2000:
a)   ( ABROGATA )
b)
l'articolo 22 sexies è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.>>.

(2)
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 ed al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 ed al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 27, comma 4, L. R. 17/2010
2Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2018