LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 5
 (Finalità 3 - Gestione del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica mediante conferimento di consulenze e prestazioni specialistiche anche con il coinvolgimento delle Università della regione, nonché mediante corresponsione del premio di incentivazione di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002 ed eventuale ricorso a personale assunto con contratto di lavoro somministrato.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica>>.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.
6. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 non è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole <<per il servizio idrico integrato>>.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, un contributo a copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno con decorrenza dal 12 ottobre 2009.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento>>.
10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), l'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), costituisce approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo medesimo.
11. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive controlla l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10.
12. La struttura regionale competente in materia di ambiente autorizza la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2008.
13. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento sono definiti:
a) le modalità e i criteri di applicazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 117/2008;
b) i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008;
c) la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008.
14. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie finanziarie di cui al comma 13, lettera b), prestate a favore della Regione, sono destinate alle finalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008.
15. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 13, lettera c), sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA.
16. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1049 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
17. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1050 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Tasse rifiuti di estrazione>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
18. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attività di cui dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per attivazione e gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione>>.
19. Per le finalità derivanti dalle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, è autorizzata la spesa di 5.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per attività istruttorie e di controllo in materia di rifiuti di estrazione>>.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa>>.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Vendramini di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento già avviato di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.
24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3302, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributo pluriennale all'Istituto Vendramini di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
25. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi destinati agli interventi di cui all'articolo 3, comma 33, e di cui all'articolo 5, commi 14, 20, 33, 38, 41, 47, 50, 53, 60 e 63, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.
26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 25 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009:
a) UB 1.3.2.5037 - capitolo 3415;
b) UB 3.5.2.1073 - capitolo 3472;
c) UB 3.5.2.1118 - capitolo 3445;
d) UB 3.6.2.1066 - capitoli 3394 e 3408;
e) UB 3.6.2.1075 - capitoli 3339, 3392 e 3393;
f) UB 3.7.2.3000 - capitoli 3395 e 3414.
27. Al comma 72 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<per concorrere>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisto dell'area necessaria>>.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: <<Contributo al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero>>.
29. Al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 le parole <<già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, nella cui denominazione le parole <<già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.>>.
31. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<ai Comuni>>sono inserite le seguenti: <<e alle Province>>.
33.
Dopo la lettera g quater) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunta la seguente:
<<g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi volti alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, terzo comma.>>.

34. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 64/1986, come aggiunta dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e ai capitoli 4148 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
35.
Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonché le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione.
2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.
2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del comma 1, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione come individuati da apposito regolamento da emanarsi su proposta della Protezione civile della Regione stessa.>>.

36. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Protezione civile della Regione, è autorizzata a realizzare interventi atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009.
37. Gli oneri di cui al comma 36 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è, altresì, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4151 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Interventi tramite la Protezione civile atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009>>.
39. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e dell'articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione disciplina con regolamento gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche.
40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002 la Regione definisce con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie dovute ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), nonché dell'articolo 3, comma 11, e dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010.
41. Il regolamento di cui al comma 39 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
42. Il regolamento di cui al comma 40 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
43. 
( ABROGATO )
44. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 prestate a favore della Regione sono destinate agli interventi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 9/1991.
45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Entrate relative ai canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
46. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche>> e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.
47. 
( ABROGATO )
48. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico>>.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonché a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del <<Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio>> denominato Protocollo VEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).
50. Gli enti di cui al comma 49 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 51.
51. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 50 e i criteri di assegnazione dei contributi.
52. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA>>.
53. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo la parola <<soggetti>>, sono aggiunte le seguenti: <<, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze>>.
54. Le quote derivanti dagli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
55. Le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o di decadenza di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 e nel capitolo 1012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Rientri contributi concessi sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale non più spettanti>>.
56. Gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico, al fine di accelerare il processo della spesa pubblica e favorire lo sviluppo dell'economia, sono temporaneamente autorizzati fino al 31 dicembre 2010 ad acquisire direttamente sul mercato immobili per lo svolgimento di funzioni amministrative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in alternativa alla procedura ordinaria di progettazione e costruzione di opere pubbliche.
57. L'atto di acquisto di immobile anche nella fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una preventiva analisi comparata delle esigenze, delle alternative esistenti sul mercato, della coerenza e ricaduta urbanistica e dell'impatto sulla viabilità.
58. L'individuazione del contraente avviene mediante un'ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei tempi, della qualità e della funzionalità degli immobili da acquisire, qualora esista una pluralità di scelte sul territorio.
59. Ai fini del completamento delle procedure espropriative connesse alla realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, i Comuni beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie risultanti da minori spese sostenute per far fronte alle necessità espropriative di opere pubbliche diverse inserite nei medesimi programmi.
60. I finanziamenti relativi alle opere pubbliche inserite nei programmi dei Comuni approvati ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modifiche, disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché le opere siano state realizzate sulla base di un progetto diverso da quello finanziato dall'Amministrazione regionale per sopravvenute modifiche della normativa tecnica di riferimento e per variazioni delle esigenze che le opere erano destinate a soddisfare, purché gli interventi realizzati soddisfino le medesime finalità di quelli ammessi a finanziamento.
61.
L'ottavo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è sostituito dai seguenti:
<<8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.
8 bis. Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera, determina le relative spese ai fini del riconoscimento al soggetto beneficiario della corrispondente quota di contributo in conto capitale e revoca la restante quota del beneficio, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ricostruzione.
8 ter. Qualora, in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti che al beneficiario è stata erogata una quota del contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo che, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, è eguale o superiore a quello percepito a titolo di contributo, non si dispone il recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario si provvede al recupero della somma pari alla differenza fra l'importo del contributo in conto capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati, nonché alla revoca, con effetto dalla data dell'atto di alienazione di cui al comma 8, del contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter, si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.>>.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata in caso di motivata urgenza e necessità a estendere le disposizioni di cui al comma 61 agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale donati a enti religiosi dalla solidarietà nazionale, realizzati su aree di proprietà degli enti medesimi e non più utilizzati.
63. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate a insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 26/1988, sono estese agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale, donati dalla solidarietà internazionale e realizzati, nel periodo immediatamente successivo agli eventi sismici dell'anno 1976, su aree di proprietà dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche.
64. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 24/2005, è fissato al 31 dicembre 2012.
65.
Dopo l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.
3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.
4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione e nella misura dell'ulteriore 90 per cento all'approvazione del progetto preliminare da parte del direttore del Servizio competente.
5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
6. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.>>.

66. Alle opere finanziate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 per le quali siano già stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 68, comma 5, della medesima legge regionale 14/2002.
67. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, le parole <<e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse>> sono soppresse.
68. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), le parole <<, accompagnata dal parere di congruità del competente Direttore Provinciale dei lavori pubblici>> sono soppresse.
69. L'articolo 27 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è abrogato.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi ed erogati ai Comuni ai sensi dell'articolo 5, commi da 30 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per varianti sostanziali ai progetti già finanziati e avviati, qualora, per cause non imputabili ai Comuni, non siano più realizzabili.
71. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare integralmente le spese rendicontate dai Comuni e riferite all'attuazione parziale dei progetti già ammessi al beneficio.
72. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 70 è presentata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, corredata del nuovo progetto preliminare, nonché degli atti di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, riferiti alla quota parte di spese sostenute, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione parziale del progetto già ammesso al beneficio.
73. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.
74.
Dopo il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<18 bis. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 18 è fissato al 30 settembre 2009.>>.

75. Al comma 12 e al comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole <<e 2008>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2008 e 2009>>.
76. 
( ABROGATO )
77. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1Parole soppresse al comma 49 da art. 4, comma 31, lettera a), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Parole soppresse al comma 50 da art. 4, comma 31, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Parole sostituite al comma 50 da art. 4, comma 31, lettera b), L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 23, L. R. 12/2010
5Parole sostituite al comma 64 da art. 4, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
6Parole sostituite al comma 39 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011
7Parole aggiunte al comma 40 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
8Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 11/2011
9Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 11/2011
10Parole sostituite al comma 43 da art. 5, comma 40, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole soppresse al comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 25/2015
12Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
13Comma 67 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione del comma 40 dell'art. 10, L.R. 17/2008.
14Comma 76 abrogato da art. 28, comma 1, lettera m), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'abrogazione dell'art. 11 bis, L.R. 13/2005.
15Parole sostituite al comma 4 da art. 29, comma 1, lettera g), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
16Comma 43 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016
17Comma 47 abrogato da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 14/2016