LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9

Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/2008
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Istruzione, formazione, università e ricerca)
2. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.1121 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
(8)
8. 
( ABROGATO )
(9)
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. La concessione dei contributi ventennali a favore di Comuni e loro consorzi, nonché di enti, associazioni, istituzioni e cooperative disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), per interventi riammessi a contributo negli anni 2007, 2008 e 2009, si intende effettuata anche per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa di ogni intervento.
13. La concessione dei contributi in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi, nonché di enti, associazioni, istituzioni e cooperative disposta ai sensi dell'articolo 4, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), per interventi riammessi a contributo negli anni 2007, 2008 e 2009, si intende effettuata anche per le singole voci o importi di spesa risultanti dal quadro economico di spesa di ogni intervento.
14. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 12 e 13 fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.1122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. Al comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole <<Università degli studi della regione>> sono inserite le seguenti: <<dai Conservatori di musica della regione>>.
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.1.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 21, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il contributo all'Università degli studi di Trieste, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione dei fabbricati situati nel parco di San Giovanni di Trieste, da destinare ad aule, laboratori, studi e servizi bibliotecari della Facoltà e del Dipartimento di Psicologia, si intende riferito anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per i lavori medesimi.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 continuano a far carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. L'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine e la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) possono essere autorizzate all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), dell'articolo 6, comma 24, della legge regionale 1/2005, dell'articolo 8, comma 38, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e dell'articolo 7, commi 5, 15 e 21, della legge regionale 1/2007, nei limiti dell'importo contributivo eccedente gli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per le finalità previste dalla richiamata normativa, per la realizzazione di ulteriori interventi affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.
20. 
( ABROGATO )
(5)
21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico alle unità di bilancio 6.3.2.1126, 6.5.2.1130 e 6.4.2.1128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
22. Al comma 117 dell'articolo 5 della legge regionale 30/2007, dopo le parole <<per l'attuazione di opere o interventi edilizi>> sono inserite le seguenti: <<e per l'acquisto di arredi e attrezzature>>.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
24. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 1/2007, il contributo al Centro culturale Casa A. Zanussi Pordenone, per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione e di ampliamento della <<Casa dello studente Antonio Zanussi di Pordenone>>, si intende riferito anche al sollievo e alla riduzione degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per i lavori medesimi.
25. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 continuano a far carico all'unità di bilancio 6.4.2.1128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
26. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 56, comma 4, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario possono essere autorizzati all'utilizzo di contributi regionali concessi per le finalità di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991) e all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 1/2007, nei limiti dell'importo contributivo eccedente la spesa per l'intervento per il quale sono stati concessi, oneri da mutuo inclusi, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.
27. Ad avvenuta conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione a rendiconto e di specifica richiesta dell'ente interessato, il direttore centrale competente autorizza con decreto l'utilizzo dei contributi per l'esecuzione degli ulteriori lavori, qualora riscontri i presupposti di cui al comma 26.
28. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.2.1128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Note:
1Parole sostituite al comma 12 da art. 5, comma 75, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 13 da art. 5, comma 75, L. R. 12/2009
3Vedi la disciplina transitoria del comma 12, stabilita da art. 7, comma 53, L. R. 11/2011
4Vedi la disciplina transitoria del comma 13, stabilita da art. 7, comma 53, L. R. 11/2011
5Comma 20 abrogato da art. 7, comma 35, L. R. 27/2014
6Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 51, L.R. 30/2007.
9Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
10Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
11Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
12Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera w), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
13Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera gg), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/1991.