LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 luglio 2008, n. 7

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/07/2008
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari

Art. 6
 (Rete Natura 2000)
1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE è attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.
2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonché delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.
3. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:
a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), definiti dall'articolo 2, lettere m) e m bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall'articolo 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
c) Zone di Protezione Speciale (ZPS) definite dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. La gestione delle aree della Rete Natura 2000, nel rispetto della relativa normativa, spetta:
a) agli Enti parco di cui all' articolo 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per le aree ricomprese all'interno dei propri perimetri, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale;
b) all'Amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi di cui alla lettera a).
(1)
4 bis. L'Amministrazione regionale, secondo le previsioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale, può attribuire la gestione delle aree di cui al comma 4, lettera b):
a) all'organo gestore della riserva naturale richiedente, per le aree ricomprese all'interno del proprio perimetro;
b) all'Ente parco o all'organo gestore della riserva naturale richiedente per le aree esterne ai propri perimetri, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati.
(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021
2Comma 4 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021