LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 9
 (Cofinanziamento regionale)
1. La Regione finanzia la politica di sviluppo del territorio montano di cui alla presente legge con le risorse assegnate dallo Stato e con le risorse regionali annualmente determinate con la legge finanziaria, dando separata evidenza con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale alle:
a) risorse destinate al finanziamento del PAL;
b) risorse destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel PAL per le finalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 1/2006.
2.  
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2009
2Comma 3 abrogato da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2009
3Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 17/2011