LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 4
 (Comunità montana, Cabina di regia e Piano di azione locale)
1. La Comunità montana assume l'iniziativa, definisce i contenuti della proposta e promuove la conclusione e la formalizzazione del PAL, ne coordina la realizzazione ed esercita il controllo e la vigilanza degli obblighi assunti dai partecipanti. La Comunità montana in particolare:
a) ricerca, nella definizione delle proposte di PAL, il coinvolgimento delle Comunità locali e dei principali attori del territorio e garantisce adeguate forme di consultazione della società civile;
b) definisce gli interventi per lo sviluppo turistico contenuti nelle proposte di PAL, sentiti i Comitati strategici d'ambito di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, relativi al proprio territorio;
c) definisce gli interventi per lo sviluppo del sistema produttivo contenuti nelle proposte di PAL, sentita l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA di cui alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna);
d) assicura, nella definizione delle proposte di PAL, la sintesi della consultazione di cui alle lettere a), b) e c), l'integrazione delle iniziative e la loro fattibilità tecnico-economica e finanziaria e ricerca l'accordo sul PAL;
e) è responsabile del coordinamento della realizzazione del PAL, della vigilanza, del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai partecipanti.
2. Presso la Comunità montana è istituita la Cabina di regia quale sede di partecipazione e di confronto per l'elaborazione della strategia di sviluppo integrato e per il coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.
3. La Cabina di regia è costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità montana e a essa spetta, in particolare, di esprimere parere sui documenti di programmazione della Comunità montana medesima e di esaminare in via preliminare le proposte di PAL in un quadro unitario teso a valorizzare i collegamenti tra gli interventi programmati, tenuto conto degli effetti reciproci.